27 luglio 2016

L’esperimento del procedimento per l’accertamento dell’invalidità è propedeutico all’iscrizione negli elenchi degli invalidi aspiranti al collocamento agevolato

Il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 203/92, che identifica per “incollocato al lavoro” colui che abbia attivato i meccanismi previsti dalla L. 482/68 sul collocamento obbligatorio (iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento degli invalidi) presupponendo, ex art. 19, L. 482/68, la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi del collocamento dei disabili, non può trovare dunque applicazione con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa.

"Nella specie (domanda amministrativa del 21 ottobre 2005) trova applicazione l'art. 13 della legge n. 118 del 1971 nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art.1, co. 35, della legge n. 247 del 2007, e dunque occorre il requisito dell'incollocamento al lavoro con iscrizione o domanda iscrizione nell'elenco disabili (Cass. 13 giugno 2006, n. 13622 e successive conformi).
Tuttavia, in ragione della riforma del collocamento obbligatorio, ai sensi della legge n. 68 del 1999, tale requisito deve esser armonizzato con la prevista possibilità di iscrizione o domanda di iscrizione solo dopo l'effettuazione degli accertamenti medici. Ed infatti l'art.1, co. 1, di tale legge prevede: "La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata 1...]". Come si vede, la normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 è più complessa rispetto a quella precedente perché si può richiedere l'iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999, art. 8, solo se è stata esperita una fase preliminare volta all'accertamento dei requisiti sanitari previsti dal primo comma dell'art. l (minorazioni che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo). Trova, allora, applicazione la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 giugno 2012, n. 9502; Cass. 28 agosto 2013, n. 19833; Cass. 17 marzo 2015, n. 5245; Cass. 8 ottobre 2015, n. 19910; Cass. 9 maggio 2016, n. 9292) secondo la quale è sufficiente a provare l'incollocazione l'essersi sottoposti ad accertamento medico da parte delle apposite commissioni, rigorosamente propedeutico all'iscrizione negli elenchi degli invalidi aspiranti al collocamento agevolato.
Solo nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l'iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8 (cfr. la già citata Cass. 9 maggio 2016, n. 9292)."

Cass. VI Sez. Civ - L, n. 14465 del 15.7.2016

[fonte: Studio Legale Paoletti]

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