20 ottobre 2015

Senza la prova liberatoria la scuola è responsabile della caduta di un'alunna

La corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto già più volte fissato da questa Corte : con sentenza n. 8067 del 2007 si è affermato che in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'ara 1218 cod. civ. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non importabile all'obbligato"; di recente, questa Sezione in fattispecie analoga ha avuto modo di affermare che: "Presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori. (Nella specie, la S. C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’istituto scolastico con riguardo all'infortunio subìto da una minore dopo l'uscita di scuola, allorché, mentre era seduta sul parapetto della scala dell'edificio scolastico, era caduta all'indietro, in seguito alla spinta di un compagno) (Cass. n. 3081 del 2015 ).
L'accertamento della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all'interno dell'istituto presuppone quindi la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso, e del nesso causale tra esso e il soggetto responsabile, ovvero che l'infortunio si sia verificato all'interno dell'edificio scolastico, durante l'orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità dell'istituto e degli insegnanti. L'accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero del luogo esatto in cui esso si è verificato e delle modalità dell'accaduto, può consentire all'istituto di fornire la prova liberatoria (ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell'alunno o di altro alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnane o del personale scolastico). Nel caso di specie, la dinamica precisa non è stata accertata (è comunque emerso dalle prove testimoniali, come riportato dalla sentenza di appello, che l'infortunio si sia verificato in classe). Ne consegue che, essendo stati accertati i primi due presupposti, fondanti la responsabilità dell'istituto, e non avendo lo stesso fornito la prova liberatoria, correttamente il Ministero è stato condannato a risarcire il danno alla minore.

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 2015, n. 20475

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