16 giugno 2015

Saviano ha plagiato, è confermato. Si rinvia alla CdA di Napoli solo per la quantificazione del danno, nell'effettivo contesto normativo

Va ulteriormente rammentato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge n. 633 del 1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. Da ciò discende che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'art. 1 legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore.(Cass 11953/93-Cass 20925/05- Cass 9854/12).
Nel caso di specie la Corte d'appello ha adeguatamente riconosciuto che gli articoli giornalistici oggetto del presente giudizio, in quanto elaborazione di dati ed informazioni espressi in modo personale, rientrassero nella protezione del diritto d'autore dovendo oltretutto osservarsi che ciò corrisponde ad un espresso dato normativo. Gli articoli dei giornali sono infatti espressamente riconosciuti come opere creative dalla stessa legge sul diritto d'autore ( artt da 38 a 43) che in relazione ad essi prevede altresì specifiche eccezioni per il libero utilizzo degli stessi (art 65,70 e 101). Ciò comporta che l'esclusione di essi dalla protezione autorale può avvenire in presenza di uno specifico accertamento della insussistenza di un livello minimo di creatività dovendo in caso contrario presumersi la sussistenza di quest'ultimo.
Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che "Gomorra" è un'opera originale e autonoma che, in quanto tale, a differenza delle opere derivate ex art 4 1.d.a., potrebbe riprendere il contenuto di opere altrui senza necessità di consenso, rientrando ciò nell'ambito delle citazioni.
Il motivo è infondato.

[...]

L'operato della Corte d'appello risulta corretto e conforme all'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto), ma anche quando si ha contraffazione dell'opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è che i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva (Cass 7077/90). 
L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo.(Cass 20925/05).
Appare corretto anche il criterio applicato dal giudice di seconde cure di valutare la contraffazione non da un raffronto dell'intero romanzo nei confronti dei singoli articoli ,poiché è evidente che nel caso di specie non era in discussione l'originalità e la creatività del libro Gomorra, ma solo il plagio in alcune sue parti specifiche e limitate del libro degli articoli pubblicati della Libra, potendo l'attività plagiaria realizzarsi non solo in relazione all'intera opera ma anche a parti di essa ,quando, come accertato nel caso di specie, si realizza la riproduzione quasi integrale dell'opera plagiata senza quindi che per quella parte del romanzo sia intervenuta l'attività creativa dell'autore dello stesso.   

[...]

In particolare, nel presente giudizio, si sarebbe dovuto enucleare in che cosa poteva concretizzarsi il lucro cessante della controricorrente in relazione alla peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata (articoli apparsi su giornali) e l'opera plagiaria (romanzo) non si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi ed avendo diverso tipo di pubblico nonchè esaurendo la prima la propria distribuzione nell'ambito di pochissimi giorni ( se non del giorno stesso) mentre la seconda ( che oltretutto era stata edita dopo più di un anno dalla uscita dei giornali) usufruiva di un periodo di distribuzione e di vendita molto più lungo. Di tali criteri non si rinviene traccia nella sentenza impugnata.

Il motivo va quindi accolto. 

Cassazione Civile, Sent. Sez. 1 Num. 12314 Anno 2015 del 15/06/2015

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