Il ricorso è palesemente infondato.
Nessuno dei tre motivi di doglianza (con i quali si lamentano, rispettivamente, falsa applicazione di legge ex art. 21 Cost. - Contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia - Erronea motivazione: il sostantivo "boia") risultano minimamente idonei a scalfire la stringata quanto lapidaria ed incensurabile motivazione adottata dalla corte di appello che, con il semplice quanto efficace richiamo al significato lessicale del termine così come rinvenuto in un noto vocabolario della lingua italiana, ha condivisibilmente escluso ogni valenza ed ogni contenuto diffamatorio nell'espressione oggi censurata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-04-2013, n. 8566
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