21 settembre 2013

Nuovo contratto, con stipulazione anche verbale - si può presumere

Come detto, la Corte d'Appello non si è limitata a prefigurare la stipulazione di un patto aggiunto e contrario al contenuto del documento contrattuale, ma ha ritenuto che, nel caso di specie, vi potesse essere stato, in alternativa, un contratto verbale autonomo ed ulteriore rispetto a quello stipulato per iscritto, vale a dire "un accordo del tutto analogo a quello contenuto nel documento contrattuale", ma raggiunto dalle parti dopo la scadenza dell'originario contratto. In tale secondo caso, si sarebbe trattato, secondo la Corte, di "una reviviscenza dello stesso contratto concordata tra le parti in forma puramente verbale ma del tutto legittima e con riconoscimento reciproco delle prestazioni avvenute nell'eventuale periodo di carenza, non vertendosi in materia per cui è richiesta la prova scritta".

Al fine di giustificare tale conclusione, la Corte richiama il disposto dell'art. 2729 cod. civ., non più quello dell'art. 2723 c.c..

Pertanto, la censura del ricorrente volta a contestare il passaggio motivazionale relativo alla "reviviscenza" del contratto è erroneamente fondata sull'asserita violazione di tale ultima norma.

La Corte d'Appello non ha affatto sostenuto che con un patto aggiunto e contrario al contenuto del documento contrattuale le parti abbiano attribuito "reviviscenza" ad un accordo contrattuale oramai privo di efficacia. Piuttosto, ha affermato che, alla stregua degli elementi di prova in atti, si sarebbe potuta presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., la successiva stipulazione di un nuovo contratto alle stesse condizioni del precedente: non essendo previsti oneri di forma, nè ad substantiam nè ad probationem, sarebbe stata legittima la stipulazione verbale ed ammissibile la prova per presunzioni di tale contratto.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-04-2013, n. 8118


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