E' stata depositata la seguente relazione:
1. L'Avv. D.G.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 60/01/10 del 9 aprile 2010 che accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all'anno 2007.
2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l'esistenza spese per corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili per Euro 4.088,00, cifra che non appare sufficiente a determinare l'esistenza di una struttura organizzata che possa cagionare un significativo maggior reddito del contribuente.
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 10-04-2013, n. 8809
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