21 settembre 2013

Morte del coniuge, liquidazione differenziata per moglie e figli

Perciò da un lato va ribadito che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale"), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana (Cass. 20972 del 2012). Quindi, se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorchè presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni - conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass. 1410, 24015 del 2011).

Conseguentemente, poichè la liquidazione, necessariamente equitativa, deve esser circostanziata, se per ragioni di uniformità nazionale il giudice di merito adotti le tabelle del Tribunale di Milano - i cui parametri devono esser attualizzati al momento della decisione (Cass. 7272 del 2012) - per l'individuazione della concreta somma attribuibile nel range tra il minimo ed il massimo, ovvero anche oltre tale limite se il vulnus familiare è di particolare gravità per alcuni dei superstiti (Cass. 28423 del 2008), egli deve esplicitare se e come ha considerato tutte le concrete circostanze per risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito da ciascuno (Cass. 14402 del 2011), e perciò va esclusa ogni liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidabile a titolo di danno biologico del defunto, perchè tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, nè permette di stabilire se e come abbia tenuto conto di tutte le circostanze suindicate (Cass. 2228 del 2012), così come è erronea una liquidazione uguale per tutti gli aventi diritto o globale con successiva ripartizione interna tra costoro (Cass. 1203 del 2007). I giudici di merito non hanno osservato detti principi avendo quantificato una somma uguale per tutti i componenti del nucleo familiare - moglie e quattro figli, di cui uno appena diciottenne e tre in tenera età - e senza rappresentare come hanno considerato l'incidenza dell'improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare sul coniuge superstite, sia sotto l'aspetto dell'intensità del dolore emotivo, sia sotto quello della definitiva perdita dell'apporto dell'altro genitore nella cura e nella formazione morale e sociale dei figli, nè dell'incidenza di tali aspetti su questi ultimi, per tutta la vita che sarebbe rimasta al padre, secondo l'aspettativa media di essa se non fosse stata tragicamente stroncata. Perciò le censure vanno accolte.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-04-2013, n. 9231



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