Nessun vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è, pertanto, ravvisabile nell'iter argomentativo adottato dalla Corte di Appello di Catanzaro, tanto più che la pronuncia si pone in linea con l'orientamento di questa Corte in materia, secondo cui il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; nè tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (Cass. n. 20292/2012).
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-04-2013, n. 9770
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