09 settembre 2013

Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Prestazioni di volontariato - C.G.I.L.

Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto che non costituisse attività di volontariato in favore dell'associazione Federconsumatori, bensì prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della C.G.I.L., l'attività espletata presso uno sportello da questa istituito per la tutela dei consumatori, dando rilievo altresì alla circostanza non solo che la predetta associazione è risultata sostanzialmente inesistente, ma soprattutto che la C.G.I.L., oltre a retribuire direttamente la sportellista, aveva interesse per i propri iscritti e simpatizzanti ad attivare un servizio a tutela del consumatore). (Rigetta, App. Genova, 10/01/2008)

Cass. civ. Sez. lavoro, 18-04-2013, n. 9468 (rv. 626552)

FONTI
CED Cassazione, 2013


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