21 settembre 2013

Inquinamento - proprietà e confini

Il motivo è fondato.

La Corte di Trento, richiamandosi alla CTU, ha chiarito che i fumi emessi dal camino in oggetto, al servizio di una stufa, che viene alimentata a legna non erano idonei per la parte in cui invadevano per la presenza di vento la proprietà della sig.ra P. ad arrecare danno alla salubrità e alla sicurezza. Tuttavia, la Corte trentina non ha tenuto conto che in primis avrebbe dovuto accertare la denunciata intollerabilità delle immissioni rapportate al diritto alla salute nonchè al diritto ad un ambiente salubre della persona che subiva le immissione di cui si dice. Come insegna questa Suprema Corte cui fa eco la dottrina più avvertita, l'art. 844 c.c., comma 2, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ponendo alle immissioni il limite della normale tollerabilità ha inteso tutelare il diritto alla salute ed il diritto ad un ambiente salubre. La Corte di merito, avrebbe dovuto, pertanto, effettuare una valutazione concreta e media tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell'entità e della causa delle immissioni, delle necessità generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorità dell'uso. Nè esaustive sono le affermazioni contenute nella sentenza impugnate secondo cui il Tribunale aveva dichiarato che le immissioni di fumo di cui si dice erano inevitabili, ma anche tollerabili o l'espressione secondo cui "orbene l'art. 844 c.c., prevede che nella valutazione della normale tollerabilità si tenga conto delle condizioni dei luoghi e del c.d. preuso" perchè sono (affermazioni) generiche non rapportate alla situazione concreta posta all'attenzione del Giudice.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-01-2013, n. 309


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