La censura è infondata.
In realtà il C.N.F., nel ricostruire l'ambito e la portata dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, dopo aver affermato che l'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio, in quanto esplicantesi fuori del processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente, ha precisato che, ove si tratti di attività professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria - così qualificata anche l'attività espletata dall'avv. C.L. -, essa deve essere ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato: sicchè in relazione ad essa il professionista non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-04-2013, n. 9529
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