10 settembre 2013

Dare del "mantenuto" al coniuge è reato: valida la testimonianza della persona offesa

L' I. e la G. contrassero matrimonio nel 2000 e, fin dall'inizio, la loro unione è stata funestata dalla continue vessazioni cui, secondo la deposizione della p.o., l'odierno imputato la sottoponeva. Quest'ultimo, infatti, era solito apostrofare la moglie con epiteti offensivi facendole pesare il fatto di non contribuire al menage famigliare e di essere a suo completo carico in quanto ancora impegnata negli studi universitari. La situazione con il tempo era peggiorata al punto da indurre i coniugi, nel 2002, a separarsi, decisione rientrata per l'inaspettata gravidanza della G.. Tuttavia, neppure dopo la nascita della figlia il comportamento dell' I. nei confronti della moglie era migliorato: continuavano le vessazioni, le aggressioni verbali accompagnate dalla minaccia rivolta alla moglie di toglierle la bambina.

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Sul punto la sentenza di appello pone in rilievo due aspetti: secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato anche in materia di deposizione della parte civile sentita come testimone vige il principio della scindibilità delle dichiarazioni in virtù del quale il giudice può ritenere veritiera una parte della dichiarazione ed al contempo giudicare non attendibili altre parti. Fermo restando, chiaramente, l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta (Cass. n. 10625/1992; Cass. n. 7900/1998; Cass. n. 401070/2006).

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Infondato è anche il terzo motivo con i quale si censura la sentenza in punto di sussistenza del reato ex art. 572 c.p., mancando l'abitualità tipica del reato di maltrattamenti. Richiamati anche con riguardo a questo motivo i principi in materia dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, esposti con rifermento al primo motivo, e ribadito in proposito che questa Corte di legittimità deve limitarsi a verificare l'esistenza di un congruo apparato argomentativo della sentenza, senza poter sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compita dai giudici di merito, va rilevato che la sentenza impugnata, come integrata dalla sentenza di primo grado richiamata, contiene un ampia disamina della condotta di maltrattamenti, soffermandosi proprio sui quei caratteri di ripetitività degli episodi di violenza morale e fisica integranti il reato in questione; si è evidenziato come l' I., fin dall'inizio della vita coniugale, era solito offendere la moglie rivolgendosi a lei con epiteti infamanti ed umilianti, facendole pesare di essere a suo carico non percependo un proprio reddito, sì da instaurare un regime di vita logorante, volto al continuo discredito della moglie annientandone la personalità.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2012) 17-10-2012, n. 40845

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