12 agosto 2013

Della distinzione fra norme costituzionali programmatiche (meri programmi per il legislatore ordinario insuscettibili di applicazione diretta) e norme precettive

«Con tale operazione giurisprudenziale la Cassazione [nell'immediato dopoguerra] ha anzitutto realizzato una manipolazione ideologica: rimandando l’operatività delle cosiddette norme programmatiche (vale a dire dei più alti princìpi in tema di libertà) al futuro intervento di specificazione da parte del legislatore ordinario, si accreditava l’idea che esse rappresentassero, di per sé sole, una sorta di ‘libro dei sogni’, e che la legge ordinaria fosse la vera fonte di regolamentazione dei rapporti giuridici, il che equivaleva ad infrangere il primato della Costituzione che è l’essenza stessa del nostro ordinamento» (così G. Borrè, cfr. cit. in "Appunti per una storia di magistratura democratica, di Livio Pepino, pag. 7, nota 25).

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