L'accertamento della mala fede del creditore pignorante, per i fini di cui all'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., è devoluto al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale nel compiere il relativo accertamento dovrà valutare la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, e non in quello di opposizione, a meno che non venga invocata dall'opponente anche la responsabilità dell'opposto per avere in mala fede o colpa grave resistito al giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi del primo comma della norma citata. (Rigetta, Trib. Roma, 04/07/2006)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9152 (rv. 626027)
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento