Qualora il verbale di accertamento alla violazione al C.d.S. contenesse una attestazione imprecisa, quindi non esatta (ma ciò che non è esatto -a casa mia- è sbagliato, al pari di ciò che non è vero -sempre a casa mia- è falso), tale situazione potrebbe non risultare sufficiente per accogliere il ricorso e attestare la falsità ideologica del documento.
Così si pronuncia il Tribunale di Roma nella sentenza pubblicata ieri, di cui qui sotto si produce un estratto.
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