L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione. (Rigetta, Trib. Ascoli Piceno, 05/06/2007)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9161 (rv. 625824)
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