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17 maggio 2013
Opposizione a decreto ingiuntivo e art. 171 cod. proc. civ.
Si è specificato a tal proposito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è applicabile l'art. 171 cod. proc. civ. - secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione - in quanto il giudizio di opposizione, benchè costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell'opposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, sicchè grava su quest'ultimo l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell'opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l'iscrizione a ruolo (Cass. civ. n. 4294/2004).
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 20-03-2013, n. 6989
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