17 maggio 2013

L'estinzione del mandato per morte del mandante e l'obbligo di rendiconto


L'estinzione del mandato per morte del mandante, prevista dall'art. 1722 c.c., n. 4, e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente art. 1713, comma 1, si collocano su piani diversi e non confondibili, talchè l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante,in favore dei suoi eredi in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa. Se, invero, l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi del mandato avente ad oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, pure contemplata dal citato art. 1722, n. 4, e che qui non viene, peraltro, in considerazione) si giustifica per il carattere di esso, basato sull'intuitus personae, e riguarda, tuttavia, il futuro, l'obbligo di rendiconto, avendo ad oggetto atti già compiuti, e come tali ormai spogli di ogni profilo di personalità, riguarda invece il passato e per esso valgono le regole generali di diritto successorio.

Deve, pertanto, confermarsi l'indirizzo in tal senso già espresso da questa Corte Suprema con sentenze del 6.6.1980 n. 3672 e 30.8.1994 n. 7592; Cass. n 8801 del 1998; Cass. n. 9262 del 2003).

Ne consegue che nella fattispecie il decesso della mandante R.L. non estingueva l'obbligo di rendere il conto in merito ai depositi bancari da parte della mandataria convenuta I.C., per quanto nei confronti delle eredi della mandante.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2013, n. 7254


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