17 maggio 2013

La rescissione del contratto ad esecuzione periodica o continuativa


Con il quarto motivo deduce: "Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione, e falsa applicazione dell'art. 828 c.p.c., comma 2, art. 1448 c.c., Art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio", e conclude con il seguente quesito di diritto: "Se in ipotesi di rescissione del contratto ad esecuzione periodica o continuativa le cui prestazioni per loro natura non possono essere più reciprocamente restituite, come nel contratto di locazione, l'effetto restitutorio si estenda anche alle prestazioni eseguite o vada invece applicata la regola dell'art. 1458 c.c.".

Il motivo è infondato.

Correttamente infatti la Corte di merito ha applicato il principio secondo il quale la pronuncia di rescissione produce l'effetto liberatorio ex nunc delle prestazioni non ancora eseguite e l'effetto restitutorio delle prestazioni già eseguite per la parte in eccesso rispetto alla controprestazione perchè il vizio rescissorio incide sulla causa del negozio, mentre nella risoluzione per inadempimento, che incide sul rapporto, la pronuncia restitutoria non può retroagire oltre l'inadempimento.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2013, n. 6284


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