17 maggio 2013

La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164 c.p.c.


L'atto in questione si rivela, invece, del tutto carente con riguardo alla vocatio in ius, sicchè per tale seconda parte esso era in effetti viziato. Ma al riguardo va richiamato il condiviso principio di diritto di recente affermato da questa Corte (cfr cass., ord., n. 22024 del 2009), secondo cui la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164 c.p.c., comma 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dai commi 2 e 3 della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., comma 4), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164 c.p.c., comma 1, mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164 c.p.c., comma 3, salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2013, n. 7178


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