02 aprile 2013

Riunione delle cause - elezione domicilio del legale fuori sede


Il motivo è fondato.

Ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e, in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Il sopravvenuto mutamento di tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, alla duplice condizione che il procuratore assuma una iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, contenuta nel verbale di udienza, o con la notificazione di apposito atto.

Tali requisiti non sussistono nel caso in cui il domicilio venga eletto all'atto della costituzione in altro successivo giudizio, anche se di esso venga chiesta la riunione al precedente, poichè il provvedimento discrezionale e temporaneo di riunione lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi, e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ed infatti la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, e ciascuna pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 2425 del 1988, n. 12742 del 1999, n. 15954 del 2006, n. 6951 del 2011).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-02-2013, n. 5031


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