02 aprile 2013

Notificazioni - art. 140 cpc e D.P.R. 602/73


Con l'unico motivo, la contribuente censurava la sentenza à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, oltrechè dell'art. 140 c.p.c., nonchè, infine, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), da interpretarsi nel senso che, in ipotesi "irreperibilità relativa" dall'abitazione, come nella specie avvenuto, giacchè la contribuente era soltanto momentaneamente assente, la regola di notifica da seguire fosse quella di cui all'art. 140 c.p.c., di affissione dell'avviso alla porta di abitazione, mentre, invece, la regola di affissione dell'avviso presso la casa comunale, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), giusto rinvio D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 3, fosse da seguirsi esclusivamente in caso di "irreperibilità assoluta", pena l'inesistenza della notifica stessa. L'illustrazione del motivo, terminava col quesito: "Vero che secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, nei casi di "irreperibilità relativa", quando cioè il destinatario, pur non rinvenuto, non si è trasferito, la cartella di pagamento deve esser notificata à sensi dell'art. 140 c.p.c., quindi con affissione dell'avviso di deposito presso la pota di abitazione. Vero al contrario che secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, nei casi di "irreperibilità assoluta", quando cioè vi sia stato trasferimento in luogo sconosciuto, la cartella di pagamento va notificata à sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), (che prevede l'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale). Vero infine che nel caso in cui l'irreperibilità del destinatario sia "relativa", la notifica della cartella di pagamento effettuata à sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e quindi con affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale (e non presso l'abitazione del destinatario), è inesistente, e quindi insanabile".

Nelle more, Corte Cost. n. 258 del 2012 dichiarava l'incostituzionalità, nel senso invocato dalla contribuente, del comma 3, attualmente corrispondente al comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e, cioè, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, anzichè nei soli casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-02-2013, n. 4940



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