02 aprile 2013

L'incollocato ai sensi della L. 118/71


Nel decidere la causa, il giudice del rinvio accerterà anche l'esistenza dei cd. requisiti socioeconomici (requisito reddituale, incollocazione) che, in tema di pensione di inabilità e di assegno di invalidità previsti dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, tenendo conto che, nella vigenza della normativa in materia di collocamento degli invalidi di cui alla L. n. 482 del 1968, applicabile la prevalente (e condivisa) giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che per "incollocato", ai sensi della L. n. 118 del 1971, ricordato art. 13, deve intendersi colui che abbia adempiuto l'onere di un comportamento teso al fine del "collocamento" e, ciò nonostante, sia rimasto inoccupato, cosicchè tale comportamento si sostanzia nell'attivazione dei meccanismi previsti dalla L. n. 482 del 1968 e, quindi, nell'iscrizione (o nella domanda d'iscrizione) nelle liste speciali di collocamento degli invalidi (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 203/92; Cass. n. 1096/2003; Cass. n. 4067/2002, Cass. n. 2628/2001, che, in particolare, pone in luce come, dato che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico-legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, sia sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione). Nell'ipotesi di invalido che abbia superato i 55 anni (ma non i 65) e che non ha più diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, invece, il requisito della in-collocazione al lavoro coincide con uno stato di effettiva disoccupazione, che deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. giurisprudenza già citata).

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2013, n. 5141


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