Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
02 aprile 2013
Imputazione del pagamento
Il motivo è fondato.
Il debitore ha pagato, con assegno, una somma imputandola ad acconti per debiti condominiali per specifiche annualità, mentre non intendeva estinguere il preteso credito per lavori straordinari che era contestato e a tal fine aveva esercitato la facoltà di imputazione che è riconosciuta dall'art. 1193 c.c. e intendendo estinguere fino ad un determinato importo il debito per alcune annualità, sussistendo controversia per il residuo e non intendendo estinguere, perchè ritenuto non dovuto, il credito per spese straordinarie.
Il giudice di appello ha espressamente negato la facoltà di imputazione sull'assunto che il credito trovasse fondamento in un'unica causa, costituita dall'obbligo di contribuzione alle spese, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3077/98);
effettivamente questa Corte ha affermato che la questione della imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, ma regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi (Cass. 30777/98; Cass. 2813/94; Cass. 12938/93) e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi. Questa giurisprudenza non è tuttavia pertinente alla fattispecie nella quale era contestato proprio il credito per spese straordinarie e parte del credito per spese ordinarie che il condomino non intendeva pagare, mentre con la sentenza impugnata si è inammissibilmente negata al debitore la facoltà di impedire l'imputazione ad un credito che invece era contestato e che il debitore aveva affermato non già di volere pagare in acconto, ma di non volere pagare affatto.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-02-2013, n. 5038
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento