10 marzo 2013

Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli


Non sussistono i lamentati vizi e la sentenza resiste alle censure mosse: la decisione impugnata è in armonia con il consolidato principio, secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa tutte le volte che non ricorra detta circostanza (v. Cass. n. 23741/2009; 12270/2009; 15174/2003; 7035/1999; 8824/1995; v. anche Cass. n. 19657/2005).

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 09-01-2013, n. 373


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