10 marzo 2013

Onere della prova in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive


Correttamente sono stati dai Giudici applicati alla specie i principi elaborati dalla Suprema Corte sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Ed invero non vi è alcuna ragione per non applicare il principio in materia di appalto (cfr. Cass. 936/2010) mentre il regine dell'onere della prova, che è informato al principio della vicinanza della prova, non può subire eccezioni con riferimento all'oggetto e alla complessità delle prestazioni poste a carico dell'appaltatore tanto più che questi dovrebbe essere in possesso della documentazione relativa alla contabilità dei lavori eseguiti.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-01-2013, n. 98


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