10 marzo 2013

Comunicazione eseguita a mezzo telefax e presunzione di regolare invio


Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui formula censure in fatto in contrasto con l'accertamento del giudice di merito secondo il quale è risultato documentalmente provato che l'attore avesse inviato alla ricorrente, in data 24.10.2008, un fax "contenente la richiesta di accesso ai propri dati personali". Nel resto la censura è infondata. Invero, sebbene in relazione ad altra materia, questa Sezione ha affermato il principio per il quale "in presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., comma 3, l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento" (Sez. 1, Sentenza n. 5168 del 30/03/2012). Con la pronuncia ora richiamata la S.C. ha chiarito, quanto "al dubbio che detto sistema di trasmissione non garantisca a sufficienza l'effettivo ricevimento dell'atto comunicato", che, "una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla" (Sez. 1, Sentenza n. 5168 del 30/03/2012).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-01-2013, n. 349


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