10 marzo 2013

Accessorietà del negozio fideiussorio e competenza per territorio


L'obbligazione del fideiussore deriva la propria validità ed efficacia dall'obbligazione principale (art. 1939 cod. civ.) e non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose di quelle del contratto che ha ad oggetto il rapporto principale, estendendosi tuttavia a tutti gli accessori del debito garantito. Uno degli elementi di tipicità del contratto di fideiussione consiste, di conseguenza, nella mancanza di autonomia dell'obbligazione di garanzia assunta mediante questo modello legale e nell'inscindibilità del legame con l'obbligazione principale, sotto i profili, già evidenziati, della vigenza e validità del vincolo, dell'omogeneità del regime negoziale e legale (le eccezioni opponibili dal debitore principale al creditore garantito, sono estese al fideiussore ai sensi dell'art. 1945 cod. civ.), della coincidenza dell'oggetto, anche se ai sensi del novellato art. 1938 cod. civ., con l'indicazione dell'importo massimo garantito. La mancanza di autonomia costituisce, infatti, l'elemento che distingue il negozio fideiussorio, assoggettato al regime legale tipico, previsto dalle norme codicistiche, dal contratto autonomo di garanzia che invece rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1322 c.c., comma 2, (S.U. n. 3947 del 2010) e che si caratterizza per la legittimità dell'escussione della garanzia, senza la preventiva valutazione della validità e vigenza del rapporto principale. Ne consegue che l'accessorietà costituisce non solo uno degli elementi tipici del contratto fideiussorio ma anche il carattere distintivo di questo negozio rispetto a nuove forme contrattuali, fondate sull'autonomia e la tendenziale impermeabilità del rapporto di garanzia con quello principale.

Tale carattere tipico dell'accessorietà, trasferito sul piano processuale, costituisce uno dei criteri derogativi delle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus. (art. 31 cod. proc. civ.). La regola, generalmente applicabile per ogni obbligazione di natura accessoria (interessi, maggior danno ex art. 1224 cod. civ. etc;) ha una peculiare ragion d'essere nell'obbligazione fideiussoria che deriva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto espressamente il rilievo dell'accessorietà nell'obbligazione fideiussoria proprio al fine di riconoscere la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il contratto di garanzia, allo specifico fine di individuare un unico foro per entrambe.

L'orientamento sopraindicato si è affermato prevalentemente in controversie caratterizzate dal quesito relativo all'applicabilità della tutela consumeristica al contratto di fideiussione a partire dalla previsione cogente del foro inderogabile del consumatore (Cass. 10127 del 2001; 10107 del 2005; 13643 del 2006; e con riferimento in generale all'applicabilità della tutela consumeristica, Cass. 25212 del 2011). La Corte ha costantemente stabilito che la prevalenza del foro del consumatore nel rapporto di garanzia rispetto a quello convenzionalmente stabilito nel contratto di fideiussione, dipende dalla qualità soggettiva del contraente garantito nel rapporto principale, proprio in virtù del nesso inscindibile tra i due rapporti e a causa della accessorietà e mancanza di autonomia dell'obbligazione fideiussoria, così superando una delle ragioni d'inapplicabilità sostenute nel provvedimento impugnato, ovvero quella relativa alla non operatività dei criteri derogativi della competenza previsti agli artt. 31 e 33 cod. proc. civ., nell'ipotesi del foro convenzionalmente stabilito. Attraverso il rilievo primario dell'accessorietà è facilmente superabile, quanto meno nell'ambito del rapporto fideiussorio, il risalente orientamento di legittimità che richiedeva per l'applicazione delle norme derogative degli ordinari criteri della competenza, ai sensi dell'art. 31 e 33 cod. proc. civ., l'identità dei soggetti processuali, (Cass. 2614 del 1962; 3496 del 1983; 9158 del 1987, le ultime due, però, riguardanti il rapporto tra sezione specializzata e tribunale ordinario e non la deroga dei criteri ordinari di determinazione della competenza territoriale). Peraltro, deve essere sottolineato che nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l'art. 31 cod. proc. civ. e non l'art. 33 cod. proc. civ., in quanto il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall'art. 33 cod. proc. civ.. Infine, gli effetti dell'accessorietà, sull'adozione di un unico foro che garantisca il simultaneus processus per il rapporto principale e quello fideiussorio, sono stati evidenziati nella giurisprudenza di legittimità anche in ordine a controversie non caratterizzate dalla richiesta di applicazione del foro del consumatore. Nell'ordinanza n. 4757 del 2005, in una fattispecie del tutto omologa a quella dedotta nel presente giudizio, la Corte ha stabilito che in tema di competenza per territorio il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale (di leasing) si applica anche al contratto di fideiussione, "atteso che lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico". - Deve, pertanto, concludersi dichiarando la competenza del Tribunale di Ravenna anche per l'obbligazione fideiussoria, non rilevando la mancata espressa sottoscrizione della clausola di determinazione convenzionale della competenza contenuta nel contratto principale da parte del fideiussore, essendo risolutivo il nesso inscindibile tra i due contratti dovuto alla natura accessoria e non autonoma dell'obbligazione fideiussoria.

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 07-01-2013, n. 180


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