20 febbraio 2013

Processi con pluralità di parti (cause inscindibili) e unitarietà del termine per impugnare


La notifica della sentenza, per essere idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, deve avvenire - secondo il disposto dell'art. 285 cod. proc. civ. - a norma dell'art. 170 cod. proc. civ., ossia presso il procuratore costituito; il successivo art. 286 cod. proc. civ., comma 2, però, precisa che, se si è avverato uno dei casi di cui all'art. 301 cod. proc. civ. - ossia la morte o l'impedimento del procuratore - la notifica si fa alla parte personalmente. Questo perchè la morte o l'impedimento del procuratore, se non devono andare a danno della parte dal medesimo assistita, non possono neppure impedire alla controparte che ne abbia interesse di far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Di tale situazione si è preoccupata la legge, consentendo appunto la notifica alla parte personalmente in caso di morte o impedimento del procuratore.

La sentenza delle Sezioni Unite 8 febbraio 2010, n. 2714 correttamente richiamata dalla società F. F. - è intervenuta in una fattispecie leggermente diversa da quella odierna, ossia quella della morte del procuratore avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa. E' interessante notare che in quella sede non era neppure in discussione il principio - che le S.U. definiscono "patrimonio consolidato della giurisprudenza di legittimità" - per cui, in caso di morte del difensore, "la notificazione personale della sentenza alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisca l'unica forma possibile di notificazione idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione". Era in discussione, invece, il punto se potesse assumere rilievo, in tal caso, la mancata conoscenza, da parte del destinatario della notifica, della morte del suo stesso difensore (e le S.U. hanno dato risposta negativa).

La giurisprudenza di questa Corte, quindi, è unanime nel riconoscere che la notifica alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in caso di morte del difensore, anche se essa avvenga in forma esecutiva, nè potrebbe essere diversamente, stante il chiaro dettato del citato art. 286 del codice di rito (v., tra. Le altre, la sentenza 26 febbraio 2001, n. 2746, e, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, la sentenza 6 giugno 2011, n. 12236).

L'ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite 13 giugno 2011, n. 12898, sulla quale ha richiamato l'attenzione in modo particolare la difesa di R.F.I., rimane del tutto estranea all'odierna fattispecie, poichè si occupa del diverso problema dell'efficacia della notificazione della sentenza in forma esecutiva - nel regime anteriore alle recenti modifiche dell'art. 479 cod. proc. civ. - eseguita alla parte personalmente; ma è pacifico che questa pronuncia non si occupa affatto del diverso caso della morte del difensore.

Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve ritenere, pertanto, che sia fondato il primo motivo del ricorso principale, poichè l'appello proposto dalla R.F.I. era tardivo, in quanto proposto ben oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della notifica alla parte personalmente; con la conseguenza che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del gravame.

[...]

E' infatti principio consolidato - al quale si intende dare continuità nella pronuncia odierna - quello per cui nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero processuale, è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti (così, da ultimo, la sentenza 29 settembre 2011, n. 19869).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2012, n. 23626


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