20 febbraio 2013

L'immediata esecutività della condanna alle spese accessoria ad una sentenza di rigetto della domanda soggetta ancora ad impugnazione


Il Collegio rileva che entrambi i motivi, il secondo ricondotto anch'esso all'alveo del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., sono manifestamente infondati, al lume del consolidato orientamento di queste Corte, che ha più volte e costantemente negato qualsiasi valore di prospettazione di un'interpretazione dell'Ordinamento nel senso che l'art. 282 c.p.c., escluderebbe l'immediata esecutività della condanna alle spese accessoria ad una sentenza di rigetto della domanda soggetta ancora ad impugnazione.

In particolare questa stessa Sezione, da ultimo, si è così espressa, nella sentenza n. 13373 del 2012, nella quale ha anche escluso che vi sia una problematica che renda opportuno un intervento delle Sezioni Unite:

"(...) la giurisprudenza di questa Corte ha da lungo tempo affermato che il capo di condanna alle spese accessorio ad una sentenza di primo grado di rigetto della domanda., pur essendo sentenza di mero accertamento, è esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., nel testo introdotto dalla 1. n. 353 del 1990.

Tale giurisprudenza è ampiamente consolidata, sicchè non v'è alcuna situazione di contrasto che renda opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite, come ha sollecitato nel controricorso e continua a sollecitare il resistente.

Inoltre, non v'è alcuna situazione di contrasto dell'orientamento ormai consolidato con la sentenza n. 232 del 2004, pure evocata dal resistente.

A favore della tesi dell'esecutività immediata si vedano: Cass. n. 22495 del 2010; n. 1283 del 2010; n. 16003 del 2008; n. 16262 del 2005; 16263 del 2005; n. 8059 del 2007; n. 16262 del 2005. Le stesse Sezioni Unite, nel l'esaminare (sentenza n. 4059 del 2010) la questione della esecutività dei capi condannatori accessori a sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. hanno adottato una soluzione negativa in ragione della peculiarità di tale tipo di decisione, mostrando di avallare l'idea che al di fuori di questa particolarità, la soluzione è ben diversa anche con riferimento alle stesse sentenze costitutive: si veda ampiamente in termini Cass. n. 24447 del 2011.

[...]

Poichè siffatta lettura dell'art. 282 c.p.c. è stata offerta dalla Corte costituzionale non già con una pronuncia interpretativa di rigetto, per evidenziare, com'è suo tipico compito, un'interpretazione che renderebbe superabile la questione di costituzionalità dell'art. 282 c.p.c., nella specie non può venire in rilievo il principio di diritto che regola in punto di interpretazione i rapporti fra l'interpretazione del Giudice delle leggi e quella della Corte di cassazione e degli altri giudici.

Principio che è stato condivisibilmente così espresso: con la sentenza interpretativa di rigetto la Corte Costituzionale, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità della disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice a quo, in luogo di emettere una pronuncia caducatoria o additiva, indica una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione. Tale interpretazione adeguatrice operata dal giudice delle leggi rappresenta un esito di merito del sindacato di costituzionalità che non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione, ed ha un effetto vincolante per i giudici ordinali e speciali, non esclusa la stessa Corte di Cassazione, nel senso che essi non possono più accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata.

[...]

Dev'essere, dunque, ribadito che il capo condannatorio relativo alle spese accessorio ad una sentenza di primo grado di rigetto della domanda è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 282 c.p.c.".

Tanto si argomentava testualmente in Cass. n. 13373 del 2012 e nella riportata motivazione e nei suoi richiami riproduttivi di precedenti arresti di questa Corte, trovano esauriente risposta le argomentazioni dei motivi del ricorso in esame ed anche quelle della memoria della ricorrente.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2012, n. 23631


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