20 febbraio 2013

Il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria non determina, sul piano processuale, litisconsorzio processuale


In tema di responsabilità da fatto illecito, peraltro, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra tutti i soggetti che abbiano asseritamente concorso nella produzione del danno, comporta sul piano processuale l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba essere necessariamente ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni (cfr. Cass., Sez. 3, 14 giugno 2007. n. 13955; 27 marzo 2007. n. 7501; Cass.. Sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11039).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2012, n. 23650


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