20 febbraio 2013

Compensazione delle spese per "lo svolgimento fattuale della vicenda": motivazione del tutto oscura


Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Fermo che il giudizio di merito era soggetto al testo dell'art. 92, comma 2, invocato da parte ricorrente, si deve rilevare che la motivazione della compensazione, evocando come giustificazione "lo svolgimento fattuale della vicenda" non soltanto, di per sè considerata, è una motivazione del tutto oscura, inidonea ad evidenziare direttamente claris verbis i giusti motivi che avrebbero dovuto essere esplicitati in base al paradigma normativo. Nè, in presenza dell'esigenza normativa di una esplicitazione dei giusti motivi, si rinviene in sentenza alcunchè che possa ritenersi evocato per relationem in tal guisa dalla detta pretesa espressione motivazionale.

Sicchè, a giusta ragione parte ricorrente ha invocato nella specie il principio di diritto, di cui a Cass. n. 26673 del 2007, secondo cui "L'art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione e ciò non accade quando la compensazione si basi sulla "fattispecie concreta nel suo complesso", in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione" (nello stesso senso Cass. n. 14563 del 2008, secondo cui "L'art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Tale esigenza non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla peculiarità della fattispecie, in quanto una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione"; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 23265 del 2009 e n. 21521 del 2010; e ancora Cass. n. 12893 del 2011, secondo la quale "Nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono "giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del "valore assai esiguo della causa", che si traduce - in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte".

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2012, n. 23630


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