20 gennaio 2013

L'art. 2051 c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito


La pronuncia oggetto di impugnazione, infatti, ha affermato - richiamando una giurisprudenza alquanto risalente di questa Corte - che l'art. 2051 cod. civ., non si applica in riferimento alle strade, non solo in ragione della natura demaniale del bene, quanto in considerazione della notevole estensione del bene stesso, il che renderebbe impossibile l'esercizio della custodia da parte dell'ente pubblico a ciò preposto.

La più recente giurisprudenza di questa Corte, invece, ha in numerose occasioni chiarito che la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione.

Si è detto, a questo proposito, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito (sentenze 3 aprile 2009, n. 8157, 20 novembre 2009, n. 24529, 18 ottobre 2011, n. 21508, e 6 novembre 2012, n. 19154); e, in riferimento alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, con pagamento del relativo pedaggio, si è ritenuto generalmente configurabile un rapporto di custodia (sentenze 6 luglio 2006, n. 15383, e 19 maggio 2011, n. 11016).

Questa Corte, inoltre, ha anche avuto modo di specificare che è configurabile il caso fortuito, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, in presenza di quelle alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (in questi termini v., in aggiunta alle pronunce sopra richiamate, le sentenze 19 novembre 2009, n. 24419, 18 luglio 2011, n. 15720, e 26 giugno 2012, n. 10643).

Ciò in quanto non è configurabile la responsabilità a titolo di custodia ove questa non possa essere ragionevolmente esercitata in considerazione della particolarità dell'evento generatore di danno.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-12-2012, n. 22385


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