Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
20 gennaio 2013
Art. 180 cod. civ.
In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui all'art. 180 cod. civ., e segg., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale (ancorchè questo, a tutela della famiglia, sia poi destinato a cadere in comunione ope legis, una volta completatosi l'effetto reale), come nel caso dell'esercizio del diritto di riscatto, che non compete perciò ad entrambi i coniugi in quanto in "regime di comunione legale dei beni, bensì a colui che ha i requisiti di legge, e cioè è proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante (salva all'altro la possibilità, a norma dell'art. 181 cod. civ., come modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 60, di ricorrere al giudice per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto - nella specie esercizio del riscatto - non voluto compiere dal primo e ritenuto necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda comune).
Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-12-2012, n. 22613
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