28 dicembre 2012

Notifica della sentenza di 1° grado alla PA ai fini del decorso del termine di impugnazione effettuata al dipendente pubblico.


Con l'unico motivo, denunciando violazione di norme di legge (artt. 417 bis e 144 c.p.c.; R.D. n. 1611 del 1933, art. 11; art. 325 c.p.c.), la ricorrente si duole che sia stata ritenuta l'efficacia, ai fini del decorso del termine breve per proporre appello, della notificazione effettuata presso la Corte dei Conti, anzichè presso l'Avvocatura dello Stato.

La questione all'esame è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, che l'ha risolta enunciando il principio secondo cui, allorchè l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorchè tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (cfr Cass., n. 4690/2008); nello stesso senso, Cass., n. 2528/2009 ha osservato che in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un'Amministrazione dello Stato, laddove l'Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all'Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l'Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche quella al comma 2 del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura; con la conseguenza che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11.

Non rileva il precedente di cui a Cass., SU, n. 752/2007, invocato dalla ricorrente, siccome enunciato con riferimento alla diversa fattispecie della notificazione degli atti degli ulteriori gradi o fasi del giudizio.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2012, n. 20619


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