09 novembre 2012

Legittimazione passiva e effettiva titolarità attiva del rapporto.


Il motivo è fondato.

A differenza del difetto di legittimazione passiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado dei giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi sul punto - l'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia; e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, tenute a farlo valere nei modi e tempi previsti per le eccezioni in senso tecnico.

Ne consegue che in un giudizio di opposizione alla stima o risarcimento dei danni l'inesistenza del diritto di proprietà del terreno occupato a fini espropriativi in capo all'attore che ne alleghi la titolarità dev'essere eccepita, nella vigenza dell'art. 345 cod. proc civ. novellato dalla L. n. 353 del 1990, entro il termine assegnato dal giudice per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cass., sez. 2, 3 giugno 2009, n. 12.832; Cass., sez.3, 15 settembre 2008, n. 23.670; Cass., sez. 3, 29 settembre 2005, n. 19.160). Per l'effetto, è inammissibile la predetta eccezione, sollevata per la prima volta con l'atto d'appello dalla regione Calabria, rimasta contumace in primo grado.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-10-2012, n. 17920

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