02 novembre 2012

La domanda originaria e quella contenuta nell'atto di riassunzione.


Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., la ricorrente afferma che vi era piena identità tra la domanda originaria e quella contenuta nell'atto di riassunzione e che, comunque, sarebbe ammissibile proporre domande nuove in sede di riassunzione.

Il motivo non è fondato. La semplice lettura dell'originario atto di citazione e della comparsa di riassunzione, consentita anche in questa sede in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, evidenzia che la domanda di condanna al risarcimento dei danni per mancato conseguimento degli utili che sarebbero stati conseguiti in caso di realizzazione dell'opera è stata formulata per la prima volta con l'atto di riassunzione. Poichè il processo riassunto non è un nuovo processo ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, termini oggettivi della controversia non possono che restare quelli fissati con l'atto originario. E' vero peraltro che in una fattispecie particolare, caratterizzata dall'essere stato il giudizio introdotto prima del 30 aprile 2005, data di entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 353 del 1990 questa Corte ha ammesso che con l'atto di riassunzione possa essere introdotto, con una domanda nuova, un nuovo giudizio che si cumula con quello precedente (cass. n. 223/2011), ma si tratta di affermazione non estensibile ai giudizi instaurati nel vigore della novella, come è il presente iniziato con atto di citazione notificato il 3 luglio 1995.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-10-2012, n. 17638

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