27 novembre 2012

Appalto privato - risarcimento danni, riduzione del prezzo e risoluzione.


Il principio, più volta affermato da questa Corte, - Cass. Sez. 2 n. 9033/2006; Cass. Sez. 2 n. 23461/2004; Cass. Sez. 2, 11602/2002 - in forza del quale il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata è un rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., comma 2 e che può normalmente consistere nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell'opus commissionato: se infatti l'oggetto dell'appalto è costituito dalla realizzazione di una res allora gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare se essa fosse stata realizzata a regola d'arte; se invece oggetto della commissione d'appalto sia l'esecuzione di un'attività sul bene del committente - come nella fattispecie: messa a punto dei motori - allora il risarcimento del danno che si concreti in un radicale intervento di ripristino della res - come avvenuto nel caso in esame, non rispetterà più quei criteri di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e danno, facendo conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella de qua antea, nella quale pure l'originario oggetto dell'appalto viene ricompreso e, quindi, una overcompensation non consentita (cfr Cass. Sez. 2 n. 1334/1996; Cass. sez 2, n. 15247/2000).

La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto;

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-11-2012, n. 19103


Nessun commento: