19 ottobre 2012

Il difensore distrattario quando assume la qualità di parte nel gravame ?


"S.D., rappresentato e difeso dall'Avv. P. S. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Potenza, C.R. chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 3.048.000 a titolo di risarcimento danni nonchè al pagamento delle spese processuali in favore del medesimo Avv. P., dichiaratosene antistatario.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava C. R. al pagamento in favore di S.D. della suddetta somma a titolo di risarcimento danni. Condannava inoltre C. al pagamento in favore di S. dei 3/4 delle spese di lite con attribuzione all'Avv. P.S. per dichiarato anticipo.

Con atto d'appello il C. chiedeva la riforma della sentenza.

Il Tribunale accoglieva l'appello e condannava il S. alla restituzione della somma di Euro 1.751,52 in favore dell'appellante C.R. ed il difensore distrattario in primo grado, Avv. P. alla restituzione, in favore del medesimo C., di Euro 1.598,39, oltre interessi legali a decorrere dal 13 febbraio 2004 sino al soddisfo, compensando le spese di lite del grado d'appello nel rapporto tra lo stesso C. e l'Avv. P..

Quest'ultimo propone ricorso per cassazione con un unico motivo e presenta memoria.

[...]

Assume il ricorrente che il Tribunale di Potenza ha errato nel rigettare l'eccezione di improponibilità/inammissibilità dell'appello proposta direttamente nei confronti dell'Avv. P., distrattario delle spese nel giudizio di primo grado, travisando i criteri che regolano l'istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore e la posizione dello stesso in sede di gravame. Sostiene che il difensore distrattario assume la qualità di parte soltanto quando sorga controversia sulla disposta distrazione delle spese giudiziali e non quando la stessa attenga al merito della causa.

Il motivo è infondato.

Nel caso di riforma o annullamento della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (Cass., 29 settembre 2002, n. 13752).

E' pur vero dunque che il difensore, istante e poi beneficiario di provvedimento distrattivo delle spese non assume la qualità di parte in vista del giudizio d'appello, ma nell'ipotesi di riforma della sentenza l'avvocato distrattario è tenuto alla restituzione delle somme riscosse.

Non pertinente rispetto al caso in esame è la sentenza delle sez. un. di questa Corte, n. 16037/2010, citata dal ricorrente, in quanto la stessa riguarda l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e non la restituzione delle stesse.

D'altra parte la circostanza che l'avvocato distrattario non sia contraddittore necessario nel giudizio d'appello, quand'anche sia stato impugnato il capo relativo alle spese, non esclude che lo stesso sia tenuto alla restituzione delle somme percepite anche se non è evocato personalmente in giudizio (Cass., n. 1371/2012 e n. 9062/2010).

Nel caso in esame, correttamente, l'impugnata sentenza ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello nei confronti dell'Avv. P. e quest'ultimo è pertanto tenuto alla restituzione in favore del C. della somma percepita di Euro 1.598,39 in quanto è destinato a subire gli effetti della sentenza d'appello."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-10-2012, n. 17157

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