20 luglio 2012

Art. 700 cpc e sospensione di pagamento con lettera di credito

"Premesso che Ca. S.p.A. ha chiesto l'emissione inaudita altera parte di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che inibisca al Mo. S.p.A. il pagamento di una lettera di credito con scadenza il 31 ottobre 2011 alla società cinese Zh.Zh. Il ricorrente ha esposto di aver acquistato da quest'ultima una partita di stoffe, che si è rivelata difforme dal campione quanto pattuito, per la differenza di colore, tale da renderla inidonea all'uso pattuito.


Il requisito del fumus boni iuris è presente, alla luce della cognizione sommaria richiesta in fase cautelare. La ricorrente ha infatti prodotto una serie di e-mail con le quali sono stati contestati i vizi del tessuto acquistato, nonché perizia giurata che attesta la difformità dei colori del tessuto su quello del campione. È pertanto fondata, prima facie, l'exceptio inadimpleti contractus sollevata dalla parte acquirente nei confronti della parte venditrice.


Il pagamento della merce è stato disposto mediante lettera di credito irrevocabile presso il Mo. S.p.A. in favore della Zh. In tal modo è stata predisposta una forma di garanzia a prima richiesta, che impone alla banca il pagamento dell'importo risultante dalla lettera di credito, senza poter opporre eccezioni. Tale meccanismo, seppure improntato a favorire gli scambi ed il commercio internazionale, non può essere esente dal limite costituito dal principio di buona fede, che assume valenza di ordine pubblico e che non può, di conseguenza, non trovare applicazione nel caso di specie. Deve quindi ritenersi ammissibile la richiesta volta a chiedere la sospensione del pagamento della lettera di credito alla banca, in presenza del fumus dell'inadempimento del suo beneficiario, che escuta la garanzia nella consapevolezza dell'inadempimento della propria controprestazione. In tal senso, oltre al principio di buona fede, viene in rilievo anche il principio di causalità, che presiede agli spostamenti patrimoniali. Nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive infatti l'inadempimento costituisce un vizio sopravvenuto del nesso di interdipendenza funzionale tra le reciproche prestazioni. Ciò significa che la possibilità di svincolare l'adempimento di una prestazione (come il pagamento della merce) dalla possibilità di sollevare eccezioni collegate all'inesatto inadempimento della controprestazione è ammissibile solo se non viene superato il limite invalicabile della buona fede. Ammettere sempre e comunque l'escussione della garanzia a prima richiesta del pagamento della merce difettosa, anche a fronte della consapevolezza della controparte del proprio inadempimento, significherebbe elidere il nesso di interdipendenza funzionale tra la prestazione del venditore e quella del compratore, trasformando, di fatto, un contratto di scambio, quale è la compravendita, in un contratto aleatorio.


Nel caso in esame risulta, alla luce della cognizione necessaria e sufficiente a fini cautelari, che la società cinese abbia avuto piena conoscenza dei vizi contestati, facendo sia delle ammissioni rispetto ai colori, sia delle promesse in merito alla concessione di sconti riguardanti non la partita di merce che la ricorrente assume viziata, ma un eventuale ordinativo futuro. Tali e-mail, alla luce di quanto stabilito dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 ("il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità") sono liberamente valutabili dal giudice e possono essere ritenute attendibili in tale fase anche alla luce di quanto risultante dalla perizia giurata prodotta.


Nella specie ricorre altresì il requisito del periculum in mora, considerata l'enorme difficoltà di ripetere in un paese straniero, fuori dal territorio dell'Unione Europea (con la conseguente inapplicabilità delle normative comuni), il pagamento effettuato, nonostante i vizi riscontrati sulla merce e di mettere quindi in esecuzione un eventuale statuizione giudiziale di condanna.


In considerazione dell'urgenza evidenziata dall'imminente scadenza del termine di pagamento, il provvedimento viene emesso inaudita altera parte, con la conseguente fissazione di termini per la notificazione e la comparizione delle parti.


Visto l'art. 700 c.p.c.;


visto l'art. 669 sexies c.p.c.


P.Q.M.


Ordina al Mo.Pa. S.p.A., filiale di Prato, Viale (...) e di sospendere il pagamento delle lettera di credito n. (...) con scadenza il 31/10/2011;


fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 12 dicembre 2011 ore 12.00, con termine per la notifica secondo la Convenzione dell'Aja del 1965 fino al 19 novembre 2011."

Trib. Prato, Ord., 22-06-2012

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