19 marzo 2012

Indennità ex art. 1751 c.c. e AEC

"La sentenza impugnata, nell'applicare la contrattazione collettiva, si è limitata a una apodittica quanto astratta affermazione di prevalenza di tale trattamento rispetto a quello di cui all'art. 1751 senza compiere alcuna concreta verifica di quello che, al termine del rapporto, sarebbe stato più favorevole all'agente. Tale decisione è contraria ai principi dettati in materia della Suprema Corte secondo cui a seguito della sentenza dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente nel regime precedente all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751 c.c., comma 1, è necessario verificare se - fermi i limiti posti dall'art. 1751 c.c., comma 3, - l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo del 27 novembre 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la, differenza necessaria per ricondurla ad equità (Cass. 4056/2008)."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-03-2012, n. 4149

Nessun commento: